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CIRCOLARE 1 giugno 2000, n. 3487
di G.Cassanelli ( IT - S.Giorgio P.- BO ) 07/05/2001 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CIRCOLARE 1 giugno 2000, n. 3487 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico.
Commercio elettronico.Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato Alle regioni - Assessorato al commercio All'Anci All'Unioncamere Alla Confcommercio Alla Confesercenti La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attivita' di vendita tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di "commercio elettronico" sono assai piu' articolati, come risulta dalla definizione data nella comunicazione della Commissione UE "un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale deve intendersi "lo svolgimento di attivita' commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attivita' diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni". Cio' premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di "commercio elettronico" inteso come attivita' di vendita di beni, si fa presente quanto segue. Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art. 21. Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione. A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita' complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie. Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo' stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
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